IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;
  Atteso che il presente decreto rettorale e' uniforme alla tipologia
nazionale;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  dell'8
ottobre 1992;
  Riconosciuta  la particolare necessita' di approvare la modifica di
statuto in deroga  al  termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo l'art. 198, e con il conseguente spostamento della numerazione
successiva,  e'  inserito  il  seguente nuovo articolo, relativo alla
istituzione  della  scuola   di   specializzazione   in   fisiologia,
allevamento e patologia degli ovini e dei caprini.
              SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISIOLOGIA
          ALLEVAMENTO E PATOLOGIA DEGLI OVINI E DEI CAPRINI
  Art.  1. - E' istituita la scuola di specializzazione in fisiologia
e allevamento e patologia degli ovini e caprini presso  l'Universita'
degli studi di Bari.
  La  scuola  ha lo scopo di approfondire ed aggiornare le conoscenze
di fisiologia, di allevamento e di patologia degli ovini e caprini in
produzione zootecnica per incentivare lo sviluppo economico e sociale
delle popolazioni rurali.
  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista  in   fisiologia,
allevamento e patologia degli ovini e caprini.
  Art.  2. - La scuola ha la durata di due ani. Ciascun anno di corso
prevede almeno 250  ore  di  insegnamento  e  250  ore  di  attivita'
pratiche guidate.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
trenta  per  ciascun  anno  di  corso  per  un  totale  di   sessanta
specializzandi.
  Art.  3.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale,  concorrono  al
funzionamento delle scuole le facolta' di medicina veterinaria  e  il
dipartimento di produzione animale.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 4. - Sono ammessi al concorso per ottenere  l'iscrizione  alla
scuola  i  laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria e del
diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
  Sono altresi' ammessi al  concorso  per  l'ammissione  alla  scuola
coloro  che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso
universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art.  336
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  Art. 5. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  I Anno:
   anatomia;
   fisiologia (con biochimica ed endocrinologia);
   zoognostica ed etnologia;
   miglioramento genetico;
   alimentazione e nutrizione;
   tecnica di allevamento;
   tecnica   riproduttiva,   sincronizzazione   calori,  fecondazione
artificiale;
   ambiente di allevamento e ricoveri;
   metodologia  dell'assistenza  tecnica   ed   organizzativa   degli
allevatori con legislazione veterinaria e zootecnica;
   economia dell'alimentazione e dell'allevamento;
   malattie infettive prima parte;
   microbiologia ed immunologia.
  II Anno:
   semeiotica e diagnostica di laboratorio;
   igiene del latte;
   clinica medica;
   clinica chirurgica;
   clinica ostetrica;
   malattie infettive (seconda parte);
   malattie parassitarie;
   anatomia patologica e diagnostica cadaverica;
   farmacologia, tossicologia e terapia;
   produzioni foraggere ed utilizzazione.
  I  corsi  opzionali  saranno  definiti  per ogni singola sede dagli
organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari  competenze
della sede stessa.
  Art.  6.  - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio  della  scuola  la  scelta  dei  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio  che  sara'
svolto  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai fini della frequenza alle lezioni  teoriche  ed  alle  attivita'
pratiche,  il  consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla
base  di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente   alla
specializzazione  svolta  all'estero  in  laboratori  universitari  o
extrauniversitari.
  Art. 7. - L'Universita' su  proposta  del  consiglio  della  scuola
stabilisce  convenzioni  con enti pubblici o privati con finalita' di
sovvenzionamento e di utilizzazione di  strutture  extrauniversitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica dell'11 luglio
1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica  10  marzo
1982, n. 162.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  a  norma  di  legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bari, 4 marzo 1993
                                                           Il rettore